Seguici su
Cerca
Descrizione
Il whistleblowing disciplina la protezione delle persone fisiche (c.d. whistleblower) che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le cui disposizioni  sono efficaci dal 15 luglio 2023. 
La normativa prevede diversi possibili canali di segnalazione:
  • interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
  • esterno (ANAC);
  • divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
  • denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 
Come canale di segnalazione interno è possibile contattare direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (RPCT), a cui il segnalante potrà rivolgersi in modo autonomo, prestando attenzione alla riservatezza necessaria sia per la tutela della sua figura che dell'eventuale soggetto segnalante.

Come canale di segnalazione esterno l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) mette a disposizione un proprio applicativo dedicato, già disponibile sul sito dell’ente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 24/2023.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
  • non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 
Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
 
I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
 

Collegamenti


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri